Regime IVA delle navi

In attuazione dell’art. 1, comma 708, della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), dal 14 agosto 2021,  per poter fruire del regime di non imponibilità oggettiva in relazione alle navi commerciali previsto dall’art. 8-bis comma 1 del DPR 633/1972,  è necessario che l’armatore trasmetta la dichiarazione telematica di alto mare nei confronti dei propri fornitori diretti attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Obbligo formale per fruire del regime di non imponibilità oggettiva previsto dal comma 1

Per le prestazioni di servizi relative alle navi commerciali adibite alla navigazione in alto mare effettuate a decorrere dal 14 agosto 2021, il regime di non imponibilità oggettiva IVA sarà subordinato al rilascio, da parte dell’armatore o altro soggetto responsabile della gestione della nave, di una dichiarazione di possesso dei requisiti di alto mare, da inviare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con modello approvato con Provvedimento del 15 giugno 2021.

In considerazione della normativa citata, la comunicazione del 2 settembre 2021 reca l’indicazione dei regimi IVA applicabili alle fatture emesse nei confronti di Fincantieri  per le operazioni in esame a partire dalla data del 14 agosto 2021. Tale comunicazione, inoltre, accompagna la pubblicazione  dell’elenco delle dichiarazioni di alto mare ricevute da Fincantieri con l’indicazione dei dati rilevanti per la fatturazione (in particolare il n. di protocollo e la denominazione della nave): l’elenco sarà oggetto di periodico e tempestivo aggiornamento.

2Le navi militari sono escluse dal nuovo obbligo. Per le fatture emesse in relazione alle navi militari continua ad applicarsi l’art. 8-bis, c. 1 DPR 633/1972 senza necessità della dichiarazione di alto mare.