FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società Incorporante”) informa che nella seduta odierna del Consiglio di Amministrazione è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione (di seguito la “Fusione”) in Fincantieri di Bacini di Palermo S.p.A. (la “Società Incorporata”), società il cui capitale è interamente posseduto da Fincantieri, che opera nel settore della navalmeccanica e, in particolare, degli impianti e gestione di bacini di carenaggio finalizzati alla realizzazione di lavori navali quali a titolo esemplificativo la costruzione, riparazione e trasformazione di opere navali e non ha alcun dipendente nel proprio organico.
La Fusione, il cui progetto, predisposto congiuntamente da Fincantieri e dalla Società Incorporata, è stato approvato anche dal Consiglio di Amministrazione della Società Incorporata, si inserisce nel più ampio contesto del processo di semplificazione della struttura organizzativa del Gruppo Fincantieri finalizzato a razionalizzare ed efficientare la catena di governance, la gestione operativa e i processi decisionali, assicurando una migliore integrazione delle attività operative e dei processi amministrativi, nonché una riduzione dei costi.
La data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione nei confronti dei terzi sarà stabilita nell’atto di fusione e potrà anche essere successiva alla data dell’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504, comma 2, del codice civile.
Dal punto di vista contabile, ai sensi dell’art. 2501-ter numero 6) del codice civile le operazioni delle due società saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026. Dalla stessa data, ai sensi dell’art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, decorreranno gli effetti fiscali.
Trattandosi di fusione per incorporazione di una società interamente posseduta da Fincantieri (e sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima), ai sensi dell’articolo 2505, comma 1 del codice civile la Fusione avverrà in forma semplificata e, pertanto, beneficerà di alcune semplificazioni procedurali, tra cui l’assenza del rapporto di cambio tra le azioni delle due società, e senza predisposizione e deposito della relazione degli amministratori e di quella degli esperti. Non si renderà inoltre necessaria alcuna modifica dello statuto sociale di Fincantieri. Infine, come consentito dall’art. 2505, comma 2, cod. civ. e dall’art 25.3 dello statuto della Società Incorporante e dell’art. 27.4 dello statuto della Società Incorporata, la decisione in ordine alla fusione sarà adottata dall’organo amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla Fusione.
La documentazione inerente alla Fusione verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla legge.
La Fusione è esente dall’applicazione del Regolamento per la Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate adottato da Fincantieri in quanto è effettuata con società controllata e non vi sono interessi significativi di altre parti correlate di Fincantieri; è inoltre esclusa dall’obbligo di pubblicazione del documento informativo di cui all’art. 70 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti), non ricorrendone i presupposti di legge.