Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da sette o più membri fino a un massimo di tredici membri, nominati dall’Assemblea ordinaria dei soci. L’Assemblea di volta in volta determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti. 

Gli Amministratori durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Modalità di nomina

Voto di lista

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall’Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti e dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato.

Legittimazione alla presentazione delle liste

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l’1% del capitale sociale o la diversa misura – ove inferiore – stabilita dalla Consob con proprio regolamento. 
La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste deve essere comprovata nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa pro-tempore vigente.
Le liste di candidati possono essere presentate anche dal Consiglio di Amministrazione uscente. 
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Composizione e deposito delle liste

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
All’interno delle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista.
Inoltre, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea, in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente (i.e. almeno venticinque giorni prima della data dell’Assemblea convocata per la nomina del Consiglio di Amministrazione).
Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della stessa, devono essere depositati il curriculum professionale dei candidati e le dichiarazioni con cui questi ultimi accettano la propria candidatura e attestano l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto e l’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e/o dal Codice di Autodisciplina