Ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da tre Sindaci supplenti ed è nominato dall’Assemblea ordinaria con le modalità di seguito descritte. 
I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

MODALITÀ DI NOMINA

Voto di lista

Il Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste presentate dagli Azionisti e nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato.

Legittimazione alla presentazione, deposito e pubblicazione delle liste

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale sociale o la diversa misura – ove inferiore – stabilita dalla Consob con proprio regolamento.
Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste trovano applicazione, in quanto applicabili, le disposizioni previste dallo Statuto per la nomina del Consiglio di Amministrazione (per le quali si rinvia alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari,al precedente paragrafo 2.2.4) nonché le disposizioni normative vigenti.

Composizione e delle liste

All’interno delle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti da eleggere.
Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l’altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali ed avere esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.


Inoltre, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso, in modo da garantire una composizione del Collegio Sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Modalità di nomina

Alla elezione dei Sindaci si procede come segue:
• dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti;
• il restante Sindaco effettivo ed il restante Sindaco supplente sono nominati ai sensi della normativa vigente e con le modalità previste dallo Statuto per la nomina degli Amministratori tratti dalle liste di minoranza, da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate