Sin da 2014 il Consiglio di Amministrazione ha adottato il “Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate” (il “Regolamento OPC”), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2391-bis del Codice Civile e del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221 (il “Regolamento Parti Correlate Consob”), come successivamente modificato e integrato, tenendo altresì in considerazione le linee guida fornite dalla Comunicazione Consob del 24 settembre 2010.

Il Regolamento OPC individua i principi ai quali Fincantieri si attiene al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate dalla Società, direttamente o per il tramite di società da essa controllate.

 

La Società si è inoltre dotata della “Procedura Gestione delle Operazioni con Parti Correlate” al fine di descrivere e definire il processo, i termini e le modalità operative inerenti alla corretta gestione delle operazioni con parti correlate, definendo le responsabilità delle varie unità organizzative aziendali coinvolte in tali operazioni realizzate da Fincantieri direttamente o per il tramite delle sue controllate ai sensi del Regolamento OPC.

 

Il Regolamento OPC, da ultimo aggiornato il 10 giugno 2021, distingue tra:

 

• “Operazioni di Maggiore Rilevanza”, per tali intendendosi le operazioni con parti correlate descritte nel paragrafo 5.1 del Regolamento OPC e

• “Operazioni di Minore Rilevanza”, per tali intendendosi le operazioni con parti correlate che non rientrano nella definizione di cui al precedente punto (i).

 

Le disposizioni contenute nel Regolamento OPC trovano applicazione in relazione alle suddette operazioni, fatti salvi i casi in cui esse rientrino in taluno dei casi di esclusione previsti dal Regolamento Parti Correlate Consob ovvero nei casi di esenzione previsti dal Regolamento OPC, che riguardano: (i) le operazioni di importo esiguo; (ii) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’Assemblea; (iii) le deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche (nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche) che siano coerenti con la Politica di Remunerazione in essere presso la Società approvata dall’Assemblea e a condizione che la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale Politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali; (iv) le operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard; (v) le operazioni con o tra società controllate e con società collegate e (vi) le operazioni urgenti.

 

Per ulteriori informazioni relative, tra l’altro, (i) alla definizione di “parte correlata” e di “operazione con parte correlata”; (ii) ai casi di esenzione dall’applicazione del Regolamento OPC; (iii) al Comitato OPC e ai presidi equivalenti; (iv) alle procedure in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Operazioni di Minore Rilevanza; (v) alle procedure in caso di competenza o di autorizzazione assembleare; (vi)alle procedure per le operazioni compiute dalla Società per il tramite di società controllate; (vii) agli obblighi informativi connessi al compimenti di Operazioni di Maggiore e di Minore Rilevanza e (vii) all’adozione di cc.dd. “delibere quadro”, si rinvia a quanto contenuto nel Regolamento OPC.