Gentile fornitore,
 
l’art. 1, comma 708, della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha introdotto nell’art. 8-bis del DPR 633/1972 il nuovo comma 3, che prevede un obbligo formale per fruire del regime di non imponibilità oggettiva previsto dal comma 1: per le prestazioni di servizi relative alle navi commerciali adibite alla navigazione in alto mare effettuate a decorrere dal 14 agosto 2021, il regime di non imponibilità oggettiva IVA sarà subordinato al rilascio, da parte dell’armatore o altro soggetto responsabile della gestione della nave, di una dichiarazione di possesso dei requisiti di alto mare, da inviare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con modello approvato con Provvedimento del 15 giugno 2021.
In considerazione delle novella normativa citata, la comunicazione del 2 settembre 2021 reca l’indicazione dei regimi IVA applicabili alle fatture emesse nei confronti di Fincantieri  per le operazioni in esame a partire dalla data del 14 agosto 2021.
Tale comunicazione, inoltre, accompagna la pubblicazione  dell’elenco delle dichiarazioni di alto mare ricevute da Fincantieri con l’indicazione dei dati rilevanti per la fatturazione (in particolare il n. di protocollo e la denominazione della nave): l’elenco sarà oggetto di periodico e tempestivo aggiornamento

*Attenzione: le navi militari sono escluse dal nuovo obbligo. Per le fatture emesse in relazione alle navi militari continua ad applicarsi l’art. 8-bis, c. 1 DPR 633/1972 senza necessità della dichiarazione di alto mare.