Il Consiglio di Amministrazione di Fincantieri sin dal 2014 ha adottato la “Procedura per la gestione e comunicazione al mercato delle informazioni societarie” e la “Procedura Internal Dealing”. Nello stesso anno la Società si è altresì dotata della “Procedura Elenco degli Insiders”.
Le suddette procedure sono state successivamente aggiornate al fine di recepire le novità introdotte dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (c.d. Market Abuse Regulation o MAR) e dai relativi regolamenti attuativi, nonché dalle norme nazionali, tenendo altresì conto degli orientamenti emanati in materia dall’European Securities and Market Authority (“ESMA”) e dalla Consob e di quanto raccomandato dal Codice di Corporate Governance.
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
La “Procedura per la gestione e comunicazione al mercato delle informazioni societarie” definisce le modalità e i termini della gestione interna e della comunicazione all’esterno, da parte di Fincantieri, delle informazioni societarie relative alla Società stessa e alle sue controllate, tenuto conto in particolare: (i) dell’obbligo di comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate; (ii) dell’obbligo di ristabilire la parità informativa in caso di diffusione anzitempo delle informazioni privilegiate a terzi non soggetti a obblighi di riservatezza di fonte legale, regolamentare, statutaria o contrattuale e (iii) dell’esigenza di garantire una gestione prudente, efficiente e riservata di tutte le informazioni societarie, anche diverse dalle informazioni privilegiate.
Da un punto di vista generale, la gestione interna delle informazioni privilegiate e rilevanti (per tali dovendosi intendere quelle informazioni che possono assumere in un successivo momento la natura di informazioni privilegiate) è rimessa alla responsabilità dell’Amministratore Delegato.
Al fine di garantire la riservatezza di tali informazioni, tutti i membri degli organi sociali, nonché i dirigenti e i dipendenti sono in ogni caso tenuti ad un generale obbligo di riservatezza e è fatto divieto agli stessi di comunicare all’esterno informazioni e documenti acquisiti nello svolgimento dei propri compiti. In particolare, tutti i predetti soggetti sono tenuti a: (i) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nello svolgimento dell’attività lavorativa e, in particolare, sulle informazioni privilegiate e riservate; (ii) conservare e archiviare con la massima diligenza la documentazione riservata acquisita nello svolgimento delle proprie mansioni, in modo da garantirne l’accesso esclusivamente alle persone autorizzate; (iii) adottare ogni necessaria cautela affinché la circolazione interna delle informazioni avvenga senza pregiudicare il carattere privilegiato o riservato delle stesse e nel rispetto, tra l’altro, della normativa dettata in materia di tutela dei dati personali e (iv) assicurare che ogni comunicazione delle informazioni avvenga in conformità con la procedura e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, veridicità e tutela dell’integrità delle stesse.
La comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate che riguardino direttamente la Società e le sue controllate deve avvenire senza indugio nel rispetto dei seguenti criteri: chiarezza, simmetria informativa, coerenza e tempestività.
A completamento della disciplina prevista dalla suddetta procedura, la Società si è altresì dotata della procedura per la tenuta e l’aggiornamento dell’“Elenco Insiders”.
INTERNAL DEALING
La “Procedura Internal Dealing” è volta a precisare gli obblighi informativi nei confronti della Consob e del pubblico legati al compimento da parte dei “soggetti rilevanti” di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società o da sue controllate.
La procedura prevede l’obbligo di comunicazione delle operazioni eseguite dalle “persone rilevanti” (soggetti rilevanti e persone ad essi strettamente legate), a qualsiasi titolo, in Borsa o fuori Borsa, di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio (“Operazioni”) di azioni della Società o di sue controllate quotate o di strumenti finanziari collegati alle predette azioni, eccedenti l’importo complessivo di Euro 20.000, in ciascun anno.
La procedura prevede inoltre che le “persone rilevanti” non possano effettuare operazioni nei trenta giorni precedenti la diffusione al pubblico degli esiti delle riunioni consiliari nelle quali sono esaminati un rapporto finanziario intermedio o un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo la normativa applicabile. Le date di dette riunioni sono riportate nel calendario degli eventi societari pubblicato sul sito internet della Società.
Tale divieto non si applica all’acquisto di azioni effettuato nell’esercizio dei diritti attribuiti nell’ambito di piani di stock option e di stock grant, fermo restando l’obbligo di non procedere alla loro vendita nei periodi indicati.